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Ufficiale Finale ritorno Coppa Italia Serie C: Catania – Padova – porte chiuse

Ufficiale Finale ritorno Coppa Italia Serie C: Catania – Padova – porte chiuse


Serie C 2023 – 2024
Finale Coppa Italia 2023 – 2024
Ritorno
2 Aprile 2024
Stadio Angelo Massimilliano Cabali – Catania –
Catania – Padova (and 2 – 1)


La finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C tra Catania e Padova si giocherà a porte chiuse. Questa decisione è stata presa dal Giudice Sportivo a seguito degli incidenti verificatisi durante la finale d’andata, che è stata vinta dal Padova. Durante l’intervallo, alcuni tifosi del Catania sono entrati in campo e si sono diretti verso il settore occupato dai tifosi padovani, lanciando fumogeni e petardi. Questo ha causato un ritardo nell’inizio del secondo tempo. La partita di ritorno, prevista allo stadio Massimino di Catania il 2 aprile, si svolgerà senza pubblico. Entrambe le società sono state multate: il Padova con 5.000 euro per i reciproci lanci di fumogeni con i tifosi catanesi, mentre il Catania dovrà pagare 10.000 euro per il comportamento di alcuni dei suoi sostenitori



DECISIONI GIUDICE SPORTIVO)
PADOVA
Società PADOVA AMMENDA DI EURO 5000 Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che i fatti sopra indicati sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati, dei tifosi e degli addetti ai servizi (considerate le modalità dei lanci effettuati in reciproco danno dalle due tifoserie) e rilevato che non si sono verificate conseguenze (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.). 21/60

CATANIA
Società CATANIA OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CASALINGA A PORTE CHIUSE ED EURO 10.000 DI AMMENDA

Da quanto sopra esposto appare evidente la gravità dei comportamenti dei sostenitori del CATANIA. Invero, le condotte sopra riportate sono state perpetrate in violazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S. e costituiscono fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti integranti pericolo per l’incolumità pubblica. Nella specie va rilevato che esse hanno determinato, anche in concreto, la ritardata ripresa del gioco dopo l’intervallo di circa 4 minuti a causa, peraltro, dell’invasione di campo da parte di un numero consistente di tifosi ospiti. Inoltre, hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati e dei tifosi e d egli addetti ai servizi (considerate le modalità dei lanci effettuati in reciproco danno dalle due tifoserie) e hanno provocato danni all’impianto sportivo. Alla luce di quanto sopra esposto e osservato, nelle condotte di cui sopra si deve ritenere ricorrente un caso di particolare gravità che, in applicazione del comma 4 dell’art. 25 cit., impone l’inflizione, congiunta o disgiunta, anche di una delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d), e), f), C.G.S. Nell’individuazione della sanzione più adeguata ed equamente commisurata alla gravità delle condotte perpetrate e alle conseguenze concrete che ne sono derivate, appare congrua la sanzione prevista dalla lettera e) e cioè l’obbligo a carico della Società Catania di disputare una o più gare a porte chiuse, oltre all’irrogazione di un’ammenda. La congrua graduazione della sanzione, commisurata alla gravità dei fatti scrutinati, appare quella di seguito indicata. Ritenuta la continuazione, la misura della sanzione viene determinata in applicazione degli artt. 6, 8, lett. b) ed e), 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto). La misura medesima è attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. Per l’effetto, commina la sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse e di euro 10.000 di ammenda. Dispone che la sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse sia scontata in occasione della gara successiva di Coppa Italia Serie C che la Società CATANIA disputerà dopo la data di pubblicazione della presente decisione (Finale di Ritorno Coppa Italia Serie C del 2 aprile 2024).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
WELBECK MASEKO NANA ADDO (CATANIA)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, in un contrasto di gioco, lo colpiva al volto con media intensità con i tacchetti esposti, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerato, da una parte, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e, dall’altra parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)
KIRWAN NIKO (PADOVA)



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